Art. 13 
 
  Gli «Specialisti» possono partecipare al collocamento supplementare
inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del primo
giorno utile successivo all'asta della tranche «ordinaria». 
  Le offerte non pervenute entro tale termine non  vengono  prese  in
considerazione. 
  Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo di  aggiudicazione
determinato nell'asta della tranche «ordinaria». 
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11  del  presente  decreto.  La
richiesta di ciascuno «specialista» deve  essere  presentata  con  le
modalita' di cui al precedente art. 10 e deve contenere l'indicazione
dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere. 
  Ciascuna richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a  500.000  euro;
eventuali richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese  in
considerazione. 
  Ciascuna richiesta non deve essere superiore all'intero importo del
collocamento  supplementare;   eventuali   richieste   di   ammontare
superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non sono  prese  in
considerazione. 
  Eventuali richieste di importo  non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile del prestito sono arrotondate  per  difetto;  qualora
vengano avanzate piu' richieste, e' presa in considerazione la  prima
di esse. 
  Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.