Art. 14 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare, per i titoli  emessi  disgiuntamente,  e'
determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari al 25 per cento (per i nuovi titoli) o al  10
per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo
offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito  e'  uguale  al
rapporto fra  il  valore  dei  titoli  di  cui  lo  «specialista»  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli
della medesima tipologia e  durata,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare; nelle predette aste e' compresa quella
«ordinaria» relativa ai titoli stessi, e sono escluse quelle relative
ad eventuali operazioni  di  concambio  nonche'  quelle  relative  ad
eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata; 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito  in  base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della  performance  relativa
agli «specialisti» medesimi, rilevata trimestralmente sulle  sedi  di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  decreto  ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009;  tale  valutazione  viene  comunicata  alla
Banca d'Italia e agli «specialisti» stessi. 
  Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di  cui  all'art.
12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al
20 per  cento  dell'asta  ordinaria,  la  percentuale  spettante  nel
collocamento supplementare e' determinata con i  criteri  di  cui  al
comma precedente, ciascuno rispettivamente per  l'importo  del  12,50
per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per  l'importo  del  7,50
per cento relativamente  alla  valutazione  della  performance  degli
«specialisti» sul mercato secondario, qualora  i  buoni  abbiano  una
durata residua  superiore  a  quindici  anni,  oppure  per  l'importo
rispettivamente del 15 per cento e del 5 per cento per  i  buoni  con
durata residua inferiore a quindici anni. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino  alcuna  richiesta,  la  differenza  e'   assegnata   agli
operatori che presentino richieste superiori a  quelle  spettanti  di
diritto.