Art. 15 Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, la Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004.