Art. 15 
 
  Ai fini del regolamento  delle  operazioni  di  sottoscrizione,  la
Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica,  le  relative
partite nel servizio di liquidazione con valuta  pari  al  giorno  di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,   trovano   applicazione   le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004.