Art. 12 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal  presente  capo,
le iniziative che prevedono  programmi  di  investimento  volti  allo
sviluppo e  al  consolidamento  di  imprese  femminili  nei  medesimi
settori previsti per gli interventi disciplinati dal  capo  II,  come
individuati dall'art. 9, comma 1. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 devono: 
    a) essere  realizzate  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
trasmissione del  provvedimento  di  concessione  delle  agevolazioni
controfirmato dall'impresa femminile  beneficiaria,  pena  la  revoca
delle  agevolazioni  concesse.  Sulla  base  di  motivata   richiesta
dell'impresa, il Soggetto gestore puo' autorizzare  una  proroga  non
superiore a sei mesi; 
    b)  prevedere  spese  ammissibili  non  superiori  a   400.000,00
(quattrocentomila/00) euro al netto d'I.V.A.