Art. 13 
 
            Agevolazioni concedibili e spese ammissibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse secondo la
seguente articolazione: 
    a) per le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da
non piu' di trentasei mesi alla data di presentazione  della  domanda
di  agevolazione,  le  agevolazioni  sono   concesse   per   il   50%
dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto  e,
per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a  un  tasso
pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili; 
    b) per le imprese femminili costituite  da  oltre trentasei  mesi
alla data di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  ferma
restando la copertura del 80% delle spese  ammissibili  di  cui  alla
lettera  a),  l'articolazione  di  contributo  a  fondo   perduto   e
finanziamento agevolato prevista dalla medesima  lettera  si  applica
alle sole spese di  investimento,  mentre  le  esigenze  di  capitale
circolante costituenti  spese  ammissibili  ai  sensi  del  comma  4,
lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo  a
fondo perduto. 
  2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1: 
    a) hanno una durata massima di otto anni; 
    b) sono a «tasso zero»; 
    c) sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere  dall'erogazione
dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento
a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno; 
    d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che  i
crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni  erogate  sono,
comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art.  24,  comma  33,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. In caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento  de  minimis,
qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda  il  massimale
di aiuto concedibile ai sensi del predetto regolamento, l'importo del
contributo a fondo perduto  e'  ridotto  al  fine  di  garantirne  il
rispetto. 
  4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma  1  le  spese
relative a: 
    a) immobilizzazioni  materiali,  con  particolare  riferimento  a
impianti,  macchinari  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a  servizio  esclusivo
dell'iniziativa agevolata; 
    b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata; 
    c)  servizi  in  cloud  funzionali  ai  processi  portanti  della
gestione aziendale; 
    d)  personale  dipendente,  assunto  a  tempo   indeterminato   o
determinato dopo la data di presentazione della domanda  e  impiegato
funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata; 
    e) esigenze di capitale circolante,  nel  rispetto  dei  seguenti
limiti: 
      i. per le agevolazioni concesse  per  lo  sviluppo  di  imprese
femminili costituite da non  piu'  di trentasei  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite
del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili; 
      ii. per le agevolazioni concesse  per  il  rafforzamento  delle
imprese femminili costituite da piu' di trentasei mesi alla  data  di
presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite
del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente
ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80%  (ottanta  per
cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data
di presentazione della domanda. Nella determinazione  della  predetta
media  sono  valorizzati,   secondo   quanto   specificato   con   il
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2,  gli  esercizi  finanziari
coincidenti  con  lo  stato  emergenziale  connesso   alla   pandemia
COVID-19. 
  5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera e)
devono essere coerenti con l'iniziativa  e  le  agevolazioni  possono
essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 
  a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 
  b) servizi di  carattere  ordinario,  strettamente  necessari  allo
svolgimento delle attivita' dell'impresa; 
  c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di
leasing; 
    d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3. 
  6.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  spese,  si  applicano  le
condizioni previste dall'art. 10, comma 4, nonche' la  condizione  di
cui al comma 5 dello  stesso  articolo,  relativa  all'ammissibilita'
delle sole spese sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda di agevolazione. 
  7. In aggiunta alle agevolazioni di cui al presente articolo,  alle
imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente capo  sono
erogati i servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall'art.
10, comma 6.