Art. 7 
 
    Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo 
 
  1. Al Ministero del  turismo  sono  trasferite  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie,  compresa  la  gestione   dei   residui,
destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del
decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal
presente decreto. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  e'  soppressa  e  i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di  tre
dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al  Ministero  del
turismo. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero  della
cultura resta determinata per le posizioni  di  livello  generale  ai
sensi all'articolo 54 del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per  l'anno  2021  e  di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e'
individuata nella Tabella A, seconda colonna,  allegata  al  presente
decreto,  di  cui  costituisce   parte   integrante.   Il   personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi ruoli  del
personale  delMinistero.  La  dotazione  organica  dirigenziale   del
Ministero del turismo e' determinata  per  le  posizioni  di  livello
generale  ai  sensi  di  cui  all'articolo  54-quater   del   decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto,  e
quanto alle posizioni di  livello  non  generale  in  numero  di  16,
inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro. 
  4. Le competenti articolazioni  amministrative  del  Ministero  del
turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante  due
uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a)
reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali;  gestione
del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed
informatico; adempimenti richiesti  dalla  normativa  in  materia  di
salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e
anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e i  rapporti  con
le Regioni e  le  autonomie  territoriali;  attuazione  di  piani  di
sviluppo  delle  politiche  turistiche  nazionali;   gestione   delle
relazioni con l'Unione  europea  e  internazionali;  coordinamento  e
integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;
c) promozione turistica; attuazione delle  misure  di  sostegno  agli
operatori del settore; programmazione  e  gestione  degli  interventi
finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti  di
competenza; assistenza e tutela dei  turisti;  supporto  e  vigilanza
sugli enti vigilati dal Ministero. 
  5. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  sono  trasferite  al  Ministero  del  turismo,  le
risorse umane, assegnate presso la  Direzione  generale  Turismo  del
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,
individuate nella Tabella A,  prima  colonna,  allegata  al  presente
decreto, con  le  connesse  risorse  strumentali  e  finanziarie,  in
servizio alla data del 13 febbraio 2021. La  dotazione  organica  del
Ministero  della  cultura  e  le   relative   facolta'   assunzionali
riconducibili al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo sono conseguentemente ridotte in misura  corrispondente  alla
dotazione organica del personale non dirigenziale di cui  al  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  13
gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.
Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per  il  turismo  a  tempo  indeterminato,  ivi
compreso  il  personale  in  assegnazione  temporanea  presso   altre
amministrazioni,  nonche'  il  personale  a  tempo  determinato   con
incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i  limiti  stabiliti  dai
rispettivi contratti  gia'  stipulati.  La  revoca  dell'assegnazione
temporanea presso altre  amministrazioni  del  personale  trasferito,
gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del  Ministero
del turismo. 
  6. Al personale delle qualifiche  non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello  accessorio,   stabilito   nell'amministrazione   di
destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle  qualifiche
non dirigenziali  e'  riconosciuta  l'indennita'  di  amministrazione
prevista per i dipendenti del Ministero della cultura. 
  7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8,  terzo
periodo,  il  Ministero  della  cultura  corrisponde  il  trattamento
economico spettante al personale trasferito. A decorrere  dalla  data
di  cui  al  primo  periodo,  le  risorse  finanziarie  destinate  al
trattamento economico del personale,  compresa  la  quota  del  Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui  pertinenti  capitoli  iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale
importo considera i costi del trattamento  economico  corrisposto  al
personale trasferito e tiene conto delle  voci  retributive  fisse  e
continuative, del costo dei  buoni  pasto,  della  remunerazione  del
lavoro straordinario e del trattamento  economico  di  cui  al  Fondo
risorse decentrate. 
  8.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero
del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni  in  materia
di turismo, delle competenti strutture  e  delle  relative  dotazioni
organiche del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede con proprio  decreto,  ad  apportare  le  occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa,  tra
gli stati di previsione interessati, ivi comprese  l'istituzione,  la
modifica e la  soppressione  di  missioni  e  programmi.  Nelle  more
dell'adozione del regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del
turismo,  lo  stesso  puo'   avvalersi,   nei   limiti   strettamente
indispensabili per assicurare la funzionalita' del  Ministero,  delle
risorse strumentali e di personale  dell'ENIT-Agenzia  nazionale  del
turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9. A decorrere dalla data di  adozione  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici
attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo transitano  in  capo
al Ministero del turismo. 
  10. In fase  di  prima  applicazione,  per  l'organizzazione  degli
uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica
il regolamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 
  11. Nelle more  dell'adozione  del  regolamento  di  organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  del  turismo,  e
nell'ambito del  contingente  di  cui  al  comma  3,  il  contingente
numerico del personale degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministero del turismo e' stabilito in trenta unita' e, in aggiunta  a
detto  contingente,  il   Ministro   del   turismo   puo'   procedere
immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici  di  diretta
collaborazione. Ai fini di cui al presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000  annui  a
decorrere dall'anno 2022.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei
regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione
dei Ministeri interessati, l'Organismo  indipendente  di  valutazione
previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero  del
turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino  a  107
unita' di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di
area seconda, e fino a 13 unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, mediante l'indizione di apposite procedure  concorsuali
pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di  altre
pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita',  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Nelle  more  dell'assunzione  del
personale di cui al primo periodo, il  Ministero  puo'  avvalersi  di
personale  proveniente  da  altre  amministrazioni   pubbliche,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  Presso  il  Ministero,
che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro  per  la
promozione del Codice  mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito
nell'ambito  dell'Organizzazione  Mondiale   del   Turismo,   Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente  per  la  promozione
del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23  maggio
2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.287.172  per  l'anno  2021  e  di  euro  6.574.344  a
decorrere dall'anno 2022, cui  si  provvede  per  l'importo  di  euro
3.287.172 per l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro  3.533.459  a
decorrere  dall'anno  2022  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali
trasferite dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e, per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022
ai sensi dell'articolo 11. 
  13.  I  titolari  di  incarichi  dirigenziali   nell'ambito   della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  appartenenti  ai  ruoli  dirigenziali  di
altre amministrazioni e trasferiti al Ministero  per  il  turismo  ai
sensi del comma 5  possono  optare  per  il  transito  nel  ruolo  di
quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle  procedure
concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno
2021, per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano  i  limiti
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  conferimento  di
incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente
fino al 50 e al 30 per cento. I predetti  incarichi  dirigenziali  di
livello non generale cessano all'atto  dell'assunzione  in  servizio,
nei ruoli del personale del Ministero per il turismo,  dei  vincitori
delle predette procedure concorsuali. 
  14. Le funzioni di controllo  della  regolarita'  amministrativa  e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sugli  atti
adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione,
sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il
31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di
controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  turismo,  e'   istituito
nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette  finalita'
sono, altresi', istituiti  due  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche  e  ad
assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unita' di livello
dirigenziale non  generale  e  dieci  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
Conseguentemente  le  predette  funzioni  di  controllo  sugli   atti
adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte  dal
coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine e'  autorizzata
la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  15. Per le spese di locazione  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a  decorrere  dall'anno
2022. 
  16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa  di  euro
290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022. 
  17. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia  nazionale  del  turismo  e'
modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale
e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un
adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.