Art. 7 Misure di sicurezza 1. Le misure di sicurezza, articolate in funzioni, categorie, sottocategorie, punti e lettere, sono individuate nell'allegato B al presente regolamento. La corrispondenza tra le misure di sicurezza e gli ambiti elencati all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge, e' indicata nella tabella in appendice n. 1 dell'allegato B. Nella tabella in appendice n. 2 del medesimo allegato B e' indicata per ciascuna misura di sicurezza la corrispondente categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero lettera b).
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.