Art. 7 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Le misure  di  sicurezza,  articolate  in  funzioni,  categorie,
sottocategorie, punti e lettere, sono individuate nell'allegato B  al
presente regolamento. La corrispondenza tra le misure di sicurezza  e
gli  ambiti  elencati  all'articolo  1,  comma  3,  lettera  b),  del
decreto-legge,  e'  indicata  nella  tabella  in   appendice   n.   1
dell'allegato B.  Nella  tabella  in  appendice  n.  2  del  medesimo
allegato  B  e'  indicata  per  ciascuna  misura  di   sicurezza   la
corrispondente categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  a),
ovvero lettera b). 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  3,  lettera  b),
          numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21  settembre  2019,
          n.  105  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.