Art. 8 
 
                   Modalita' e termini di adozione 
                      delle misure di sicurezza 
 
  1. I soggetti inclusi nel perimetro adottano, per ciascun bene  ICT
di rispettiva pertinenza, le misure di sicurezza di cui  all'allegato
B nei seguenti termini: 
    a) per le misure di sicurezza appartenenti alla  categoria  A  di
cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dalla data  di
trasmissione  degli  elenchi  dei  beni  ICT  effettuata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,  ovvero,
qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella
di entrata in vigore del presente  regolamento,  entro  sei  mesi  da
quest'ultima data; 
    b) per le misure di sicurezza appartenenti alla  categoria  B  di
cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dalla  data
di trasmissione degli  elenchi  dei  beni  ICT  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,  ovvero,
qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella
di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta  mesi  da
quest'ultima data. 
  2. I soggetti di cui al comma 1,  dopo  l'avvenuta  adozione  delle
misure di sicurezza di cui all'allegato B, ne  danno  tempestivamente
comunicazione al DIS, descrivendo le relative modalita', mediante  la
piattaforma digitale costituita presso il DIS ai sensi  dell'articolo
9, comma 1, del regolamento adottato con DPCM n. 131 del 2020. 
  3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2, il DIS predispone
un apposito modello di cui da' informazione ai  soggetti  di  cui  al
comma 1. 
  4. Qualora un soggetto incluso  nel  perimetro  proceda,  ai  sensi
degli articoli 7 e 9 del regolamento adottato con il DPCM n. 131  del
2020,   all'aggiornamento   dell'elenco   dei   beni   ICT,    valuta
contestualmente se  e'  necessario  procedere  all'adeguamento  delle
misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo. Nel caso
in cui sia necessario procedere all'adeguamento,  vi  provvede  e  ne
comunica le relative modalita', con il modello di cui al comma 1, nei
seguenti termini: 
    a)  per  le  misure  di  sicurezza  di  cui  alla   categoria   A
dell'appendice   n.   2   dell'allegato    B,    entro    sei    mesi
dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT; 
    b)  per  le  misure  di  sicurezza  di  cui  alla   categoria   B
dell'appendice   n.   2   dell'allegato   B,   entro   trenta    mesi
dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT. 
  5. In ogni altro caso in cui  un  soggetto  incluso  nel  perimetro
abbia proceduto ad adeguare le misure di sicurezza adottate ai  sensi
del presente articolo, ne  comunica,  entro  sei  mesi,  le  relative
modalita' con il modello di cui al comma 1. 
  6.  Il  DIS  rende  tempestivamente  disponibili  le  comunicazioni
ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 alla struttura della  Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per la innovazione  tecnologica
e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico ai fini
dello svolgimento delle rispettive attivita' di verifica e ispezione,
fatta eccezione per quelle comunicazioni concernenti i  beni  ICT  in
relazione ai quali per le attivita'  di  ispezione  e  verifica  sono
competenti le strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), terzo periodo, del decreto-legge. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 9  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
          2020, n. 131: 
              «Art.   7.   (Definizione   dei    criteri    per    la
          predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti,
          dei sistemi informativi e dei servizi informatici). - 1. Ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge,  i
          soggetti inclusi nel perimetro predispongono e  aggiornano,
          con  cadenza  almeno  annuale,  l'elenco  di  beni  ICT  di
          rispettiva pertinenza, con l'indicazione  delle  reti,  dei
          sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  che  li
          compongono, osservando i criteri individuati nel successivo
          comma. 
              2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo  1,
          comma  2-bis),  secondo  periodo,  del   decreto-legge,   i
          soggetti inclusi nel perimetro, in  esito  all'analisi  del
          rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), provvedono: 
                a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere  la
          funzione essenziale o il servizio essenziale. A  tale  fine
          sono valutati: 
                  1) l'impatto di  un  incidente  sul  bene  ICT,  in
          termini sia di  limitazione  della  operativita'  del  bene
          stesso,  sia  di   compromissione   della   disponibilita',
          integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da
          esso trattati, ai fini dello svolgimento della  funzione  o
          del servizio essenziali; 
                  2)  le   dipendenze   con   altre   reti,   sistemi
          informativi, servizi informatici o  infrastrutture  fisiche
          di  pertinenza  di  altri  soggetti,  ivi  compresi  quelli
          utilizzati per fini di manutenzione e gestione; 
                b)  a  predisporre  l'elenco  dei  beni  ICT  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge.  In
          fase di prima applicazione  e  fino  all'aggiornamento  del
          presente decreto, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  del
          decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del
          rischio, in ossequio al principio di  gradualita',  i  beni
          ICT che, in caso di incidente, causerebbero  l'interruzione
          totale dello svolgimento della funzione  essenziale  o  del
          servizio essenziale o una compromissione degli  stessi  con
          effetti irreversibili sotto il profilo della  integrita'  o
          della riservatezza dei dati e delle informazioni. 
              3. Per le reti,  i  sistemi  informativi  e  i  servizi
          informatici  attinenti  alla  gestione  delle  informazioni
          classificate si applica quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 2, lettera b), del decreto-legge.» 
              «Art. 9. (Modalita' di trasmissione degli elenchi delle
          reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici). -
          1. Entro sei mesi dal ricevimento  della  comunicazione  di
          avvenuta iscrizione  nell'elenco  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2-bis), del  decreto-legge,  i  soggetti  pubblici  e
          quelli    di    cui    all'articolo    29    del     codice
          dell'amministrazione digitale, nonche' quelli  privati  ivi
          inclusi, trasmettono, rispettivamente, alla struttura della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente  per  la
          innovazione  tecnologica  e  la   digitalizzazione   e   al
          Ministero dello sviluppo economico, gli elenchi di beni ICT
          di  cui  all'articolo  1,  comma   2,   lettera   b),   del
          decreto-legge,      comprensivi      della      descrizione
          dell'architettura  e  della   componentistica   predisposta
          secondo  il  modello  di  cui   all'articolo   8,   nonche'
          dell'analisi del rischio. La trasmissione degli elenchi  di
          beni ICT avviene per il tramite di una piattaforma digitale
          costituita  presso  il  DIS  anche  per  le  attivita'   di
          prevenzione,   preparazione   e   gestione   delle    crisi
          cibernetiche affidate al  NSC,  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano anche per l'aggiornamento degli elenchi  di  beni
          ICT e del modello di cui all'articolo 8, comma 1. 
              2. La struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri competente per la  innovazione  tecnologica  e  la
          digitalizzazione e il Ministero dello  sviluppo  economico,
          per i  profili  di  rispettiva  competenza,  accedono  alla
          piattaforma di cui al comma 1  ai  fini  dello  svolgimento
          delle  attivita'   di   ispezione   e   verifica   previste
          dall'articolo 1, comma 6, lettera  c),  del  decreto-legge,
          nonche' dei compiti di cui all'articolo 1,  comma  12,  del
          decreto-legge. 
              3. In relazione alle reti, ai sistemi informativi e  ai
          servizi informatici connessi alla funzione di prevenzione e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato di cui all'articolo 1, comma
          6,  lettera  c),  del  decreto-legge,  la  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente  per  la
          innovazione tecnologica e la digitalizzazione  accede  alla
          piattaforma  di  cui  al   comma   1   limitatamente   alle
          informazioni necessarie, individuate ai sensi dell'articolo
          8,  comma  2,  per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti
          dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge. 
              4. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza
          e la regolarita' dei servizi di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155,  accede  per  il  tramite  della  piattaforma
          digitale di cui al comma 1 agli elenchi di cui all'articolo
          1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, e fornisce  alla
          stessa  piattaforma   gli   elenchi   di   pertinenza   del
          Ministero.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si
          veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo del punto 1, lettera  a),  dell'allegato
          I, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si
          veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  6,  lettera  c),
          del  citato  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   105
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 5.