Art. 7 
 
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche  e  i
                         servizi dell'asilo 
 
  1. Per far fronte alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
richiedenti asilo, in conseguenza della crisi  politica  in  atto  in
Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di  ulteriori  3.000
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI),  la  dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e per i  servizi  dell'asilo  di
cui all'articolo 1-septies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39,  e'  incrementata  di  11.335.320  euro  per  l'anno  2021  e  di
44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi  anni,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri.