Art. 14 
 
Riduzione ((degli)) oneri di sistema per il primo trimestre 2022  per
  le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo  1  comma
504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad  annullare,  per  il
primo trimestre 2022 con  decorrenza  dal  ((1°  gennaio  2022)),  le
aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle
utenze con potenza disponibile pari o  superiore  a  16,5  kW,  anche
connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,
relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore  dei
servizi  energetici  (GSE)  sull'apposito  conto  aperto  presso   la
tesoreria  dello  Stato  da  reimputare  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici  e  ambientali  (CSEA).  Qualora  i   versamenti   mensili
risultino  inferiori  al  fabbisogno  di  cassa  della   CSEA,   come
determinato ai sensi del comma  1,  ((il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze puo')) autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso
ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere  entro  il  31
dicembre 2022. 
  3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal  GSE  ((a
favore della CSEA)), siano inferiori all'importo di 1.200 milioni  di
euro, alla differenza si provvede, entro  l'anno  2022,  mediante  il
versamento per pari importo alla CSEA di  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati
ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto  presso
la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo  al  versamento
all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle  somme  giacenti  nella
Tesoreria dello Stato sino al conseguimento ((da parte  della  CSEA))
dell'importo spettante ai sensi del comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 504, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «504. Per  ridurre  gli  effetti  degli  aumenti  dei
          prezzi nel  settore  elettrico,  ulteriormente  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 503, l'Autorita'  di  regolazione
          per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare,
          per il primo trimestre  2022,  le  aliquote  relative  agli
          oneri generali di sistema applicate alle utenze  domestiche
          e alle utenze non domestiche in bassa tensione,  per  altri
          usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante  Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate  a  norma  dell'articolo  36,   sono   collocate
          all'asta a norma  del  relativo  regolamento  unionale.  Il
          quantitativo  delle  quote   da   collocare   all'asta   e'
          determinato con decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System"  ("TARGET2").  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste.  Il  50%(percento)  dei  proventi
          delle  aste  e'  assegnato  complessivamente  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella  misura   del
          70%(percento) al Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare  e  del  30%(percento)  al  Ministero
          dello sviluppo economico. 
                5. Il 50%(percento) delle risorse di cui al  comma  3
          e' riassegnato al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del collocamento",  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102"; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.».