((Art. 18 bis 
 
Misure temporanee per la raccolta  e  il  trattamento  dei  RAEE  del
  raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al  regolamento  di  cui  al
  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
  del mare 25 settembre 2007, n. 185 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  corretta  raccolta  e  l'adeguato
trattamento  di  talune  categorie  di  rifiuti  di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere  pratiche  virtuose
di recupero dei rifiuti  in  un'ottica  di  economia  circolare,  nel
rispetto degli obiettivi  di  cui  alla  missione  M2C1.1  del  PNRR,
nonche' di prevenire infiltrazioni mafiose  e  traffici  illeciti  di
rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  sono  adottate  le
seguenti misure  straordinarie  e  temporanee  per  la  gestione  dei
rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento  di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185: 
  a) il deposito preliminare alla raccolta presso i  distributori  di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo  2014,
n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui  all'articolo
12, comma 1, lettere a)  e  b),  e  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo, fatte salve le disposizioni in  materia  di  prevenzione
degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio
rispetto a quello previsto  dalla  normativa  vigente,  adottando  le
cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo  scopo
utilizzati; 
  b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti
rilasciata ai sensi  dell'articolo  208  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis  della  parte  seconda  del
medesimo  decreto  legislativo,  per  le   operazioni   di   deposito
preliminare (D15) e  messa  in  riserva  (R13),  nel  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  degli  incendi  e   delle
disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui
all'articolo  26-bis  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
e'  consentito  l'aumento  della  capacita'  annua  e  istantanea  di
stoccaggio nel limite massimo dell'80 per  cento,  a  condizione  che
detto limite rappresenti una modifica non sostanziale  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 152 del  2006.  La  presente  disposizione  si
applica anche ai titolari di autorizzazione  per  l'effettuazione  di
operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  ferme  restando  le  quantita'  massime
fissate dall'allegato 4  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui
ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 
  2. Gli  ampliamenti  degli  stoccaggi  di  rifiuti  possono  essere
effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al
perimetro della ditta  aventi  i  medesimi  presidi  ambientali,  nel
rispetto  delle  norme   tecniche   di   stoccaggio   relative   alle
caratteristiche del rifiuto. 
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui  al  comma
1,  lettera  b),  non  comportano  un  adeguamento   delle   garanzie
finanziarie.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'Allegato 1 del decreto  ministeriale  25
          settembre  2007,  n.  185  (Istituzione  e   modalita'   di
          funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati
          al finanziamento dei sistemi di  gestione  dei  rifiuti  di
          apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche    (RAEE),
          costituzione e funzionamento di un centro di  coordinamento
          per l'ottimizzazione  delle  attivita'  di  competenza  dei
          sistemi collettivi e istituzione del  comitato  d'indirizzo
          sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13,  comma
          8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151): 
                «Allegato 1 (Raggruppamenti di RAEE che devono essere
          effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo  il
          disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, relativo al  divieto  di  miscelazione
          dei rifiuti pericolosi). -  Raggruppamento  1  -  Freddo  e
          clima:  rientrano  in  tale  raggruppamento   le   seguenti
          categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25
          luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17. 
                Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in
          tale  raggruppamento   le   seguenti   categorie   di   cui
          all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio  2005,  n.
          151: da 1.5 a 1.16 e 1.18. 
                Raggruppamento 3 - TV e Monitor. 
                Raggruppamento  4  -  IT  e   Consumer   electronics,
          apparecchi  di  illuminazione   (privati   delle   sorgenti
          luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le
          seguenti categorie  di  cui  all'allegato  1B  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e  4,  tranne  quelle
          rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte  le  categorie
          non  menzionate  negli  altri  raggruppamenti  di  cui   al
          presente allegato. 
                Raggruppamento 5 - Sorgenti  luminose:  rientrano  in
          tale  raggruppamento   le   seguenti   categorie   di   cui
          all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005,  n.
          151: da 5.2 a 5.5.» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  11  e  12,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione  della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE)»: 
                «Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
          distributori). - 1. I distributori assicurano,  al  momento
          della fornitura di una nuova apparecchiatura  elettrica  ed
          elettronica destinata ad un  nucleo  domestico,  il  ritiro
          gratuito,    in    ragione    di    uno     contro     uno,
          dell'apparecchiatura   usata   di   tipo   equivalente.   I
          distributori, compresi coloro che effettuano le televendite
          e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di  informare  i
          consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare
          e di immediata percezione, anche tramite avvisi  posti  nei
          locali  commerciali  con  caratteri  facilmente   leggibili
          oppure mediante indicazione nel sito internet. 
                2. Rientra nella fase della raccolta,  come  definita
          all'articolo  183,  comma  1,  lettera  o),   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito  preliminare
          alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i
          locali del proprio punto  vendita  e  presso  altri  luoghi
          risultanti dalla comunicazione di cui  all'articolo  3  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro
          trasporto presso i centri di raccolta realizzati e  gestiti
          sulla  base  delle  disposizioni  adottate  in   attuazione
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  152,  o  presso  i  centri  di
          raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  o  presso
          impianti autorizzati al trattamento adeguato.  Il  deposito
          preliminare alla raccolta consiste nel  raggruppamento  dei
          RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici  effettuato   nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) i RAEE ritirati dai distributori  devono  essere
          avviati ai centri di raccolta realizzati  e  gestiti  sulla
          base   delle   disposizioni    adottate    in    attuazione
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni  e  a  quelli  autorizzati  ai  sensi   degli
          articoli 208, 213 e 216 del medesimo  decreto  legislativo,
          secondo una delle seguenti modalita' alternative  a  scelta
          del distributore: ogni tre mesi o  quando  il  quantitativo
          ritirato e depositato raggiunge  complessivamente  i  3.500
          chilogrammi. In ogni caso, anche qualora  non  siano  stati
          raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del  deposito  non
          deve superare un anno. Tale quantitativo e' elevato a 3.500
          chilogrammi per  ciascuno  dei  raggruppamenti  1,  2  e  3
          dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e
          a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e  5
          di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i  RAEE
          siano ritirati per il successivo trasporto presso i  centri
          di raccolta o presso gli impianti di  trattamento  adeguato
          da trasportatori iscritti all'Albo dei  gestori  ambientali
          ai  sensi  dell'articolo  212,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  b)  il  deposito  preliminare  alla   raccolta   e'
          effettuato  in  luogo  idoneo,  non  accessibile  a  terzi,
          pavimentato ed in cui i  RAEE  sono  protetti  dalle  acque
          meteoriche e dall'azione del  vento  a  mezzo  di  appositi
          sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo
          cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel  rispetto
          della disposizione di cui all'articolo 187,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  E'  necessario
          garantire  l'integrita'  delle  apparecchiature,  adottando
          tutte le precauzioni  atte  ad  evitare  il  deterioramento
          delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 
                3. I distributori possono effettuare all'interno  dei
          locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata
          di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici di piccolissime  dimensioni  conferiti
          dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE
          di tipo equivalente. Tale attivita' e' obbligatoria  per  i
          distributori con superficie di vendita di AEE al  dettaglio
          di almeno 400 mq. I predetti punti  di  raccolta  non  sono
          subordinati ai requisiti  in  materia  di  registrazione  o
          autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  Nelle  more
          dell'adozione del decreto di cui al comma  4,  deve  essere
          garantita la raccolta separata dei  RAEE  di  illuminazione
          dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori,
          idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti,  allo
          scopo  di  preservarne  l'integrita'  anche  in   fase   di
          trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti  di
          trattamento. 
                4. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero
          dello sviluppo economico, sono  disciplinate  le  modalita'
          semplificate per l'attivita' di ritiro  gratuito  da  parte
          dei distributori di cui al  comma  3  in  ragione  dell'uno
          contro zero, nonche' i requisiti tecnici per lo svolgimento
          del   deposito   preliminare   alla   raccolta   presso   i
          distributori e per il trasporto.» 
                «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
          - 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento  dei  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
          mediante  il  raggiungimento  di  un  elevato  livello   di
          raccolta differenziata idoneo a  realizzare  gli  obiettivi
          indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE  raccolti
          al trattamento adeguato  di  cui  all'articolo  18,  devono
          essere attivate le seguenti misure ed azioni: 
                  a)  i  Comuni   assicurano   la   funzionalita'   e
          l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
          dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi  centri
          di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali,  ai
          distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
          assistenza tecnica dei RAEE di  conferire  gratuitamente  i
          RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso  luoghi
          di raggruppamento organizzati  dai  distributori  nel  loro
          territorio. Il conferimento di rifiuti  prodotti  in  altri
          Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
          convenzione  con   il   Comune   di   destinazione.   Detta
          convenzione e' obbligatoria per i Comuni  che  non  abbiano
          allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. 
                  b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera  a)  e
          ai  commi  1  e   3   dell'articolo   11,   i   produttori,
          individualmente  o  attraverso  i  sistemi  collettivi  cui
          aderiscono,  possono  organizzare  e  gestire  sistemi   di
          raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai  nuclei
          domestici  per  realizzare  gli  obiettivi   definiti   dal
          presente decreto legislativo. 
                2. La  realizzazione  e  la  gestione  di  centri  di
          raccolta di cui alle lettere a)  e  b)  si  svolge  con  le
          modalita'   previste   dalle   disposizioni   adottate   in
          attuazione dell'articolo 183, comma  1,  lettera  mm),  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero,  in
          alternativa, con le modalita' previste agli  articoli  208,
          213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                3. La raccolta differenziata deve riguardare  in  via
          prioritaria  le   apparecchiature   per   lo   scambio   di
          temperatura contenenti sostanze che riducono lo  strato  di
          ozono  e  gas  fluorurati   ad   effetto   serra,   lampade
          fluorescenti contenenti mercurio, pannelli  fotovoltaici  e
          apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie
          5 e 6 dell'Allegato III. 
                4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
          ritiro  gratuito  di  una  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo  11  del
          presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
          in cui vi sia un rischio di  contaminazione  del  personale
          incaricato dello stesso ritiro o nel caso  in  cui  risulti
          evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene  i
          suoi componenti essenziali o contiene rifiuti  diversi  dai
          RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di  tali
          RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore  finale
          ai centri di raccolta, che provvedono alla  gestione  degli
          stessi sulla  base  delle  modalita'  concordate  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 3, lettera c).» 
              - Si riporta la rubrica del titolo III-bis della  parte
          II e il testo dell'articolo 208, del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
                «L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE» 
                «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I  soggetti
          che  intendono  realizzare  e  gestire  nuovi  impianti  di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
                2. Per le installazioni di cui all'articolo 6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
                  a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione
          integrata ambientale ne riporta gli estremi; 
                  b) se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il
          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
                  c) la Regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
                  d)  i  contenuti   dell'AIA   sono   opportunamente
          integrati con gli elementi di cui all'articolo  208,  comma
          11; 
                  e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   Regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
                  f) la comunicazione di cui all'articolo 208,  comma
          18,  e'  effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
                  g) la comunicazione di cui all'articolo 208,  comma
          19,  e'  effettuata  dal  soggetto  pubblico  che   accerta
          l'evento incidente. 
                3. Entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda
          di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
                4. Entro novanta giorni dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                  a) procede alla valutazione dei progetti; 
                  b) acquisisce e valuta tutti gli elementi  relativi
          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
                  c)  acquisisce,  ove   previsto   dalla   normativa
          vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                  d) trasmette le proprie conclusioni con i  relativi
          atti alla regione. 
                5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
                6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
                7.  Nel  caso  in  cui  il  progetto  riguardi   aree
          vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42, si applicano le disposizioni  dell'articolo  146  di
          tale decreto in materia di autorizzazione. 
                8. L'istruttoria  si  conclude  entro  centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
                9. I termini di cui al comma 8 sono  interrotti,  per
          una sola volta, da eventuali  richieste  istruttorie  fatte
          dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
                10. Ferma restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
                11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
                  a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che  possono
          essere trattati; 
                  b) per ciascun tipo di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                  c)  le  misure  precauzionali  e  di  sicurezza  da
          adottare; 
                  d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                  e) il metodo da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                  f) le disposizioni relative alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
                  g) le garanzie finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
                  h) la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                  i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i
          processi  di  trattamento  termico   dei   rifiuti,   anche
          accompagnati da recupero energetico. 
                11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
          o  il  coincenerimento  con  recupero   di   energia   sono
          subordinate alla condizione che il recupero avvenga con  un
          livello elevato di  efficienza  energetica,  tenendo  conto
          delle migliori tecniche disponibili. 
                12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies  per
          le  installazioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
                12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
                13.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                  a) alla diffida, stabilendo  un  termine  entro  il
          quale devono essere eliminate le inosservanze; 
                  b)   alla   diffida   e   contestuale   sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                  c)  alla  revoca  dell'autorizzazione  in  caso  di
          mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con   la
          diffida e in caso di reiterate violazioni  che  determinino
          situazione  di  pericolo  per  la  salute  pubblica  e  per
          l'ambiente. 
                14. Il controllo e l'autorizzazione delle  operazioni
          di carico,  scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  di
          rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
                15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
          dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione   nel   cui
          territorio  si  trova  il  sito  prescelto  le   specifiche
          dettagliate relative alla campagna di attivita',  allegando
          l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione  all'Albo
          nazionale   gestori   ambientali,    nonche'    l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
                16. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
                17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                  a) ragione sociale; 
                  b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                  c) sede dell'impianto autorizzato; 
                  d) attivita' di gestione autorizzata; 
                  e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                  f) quantita' autorizzate; 
                  g) scadenza dell'autorizzazione. 
                17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
                18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 
                19. Le procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
                19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
                20.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   26-bis   del
          decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n.
          132 del 1º dicembre 2018(Disposizioni urgenti in materia di
          protezione   internazionale   e   immigrazione,   sicurezza
          pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
          dell'interno  e   l'organizzazione   e   il   funzionamento
          dell'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata): 
                «Art. 26-bis (Piano  di  emergenza  interna  per  gli
          impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). -  1.  I
          gestori di impianti di  stoccaggio  e  di  lavorazione  dei
          rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno  l'obbligo
          di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: 
                  a) controllare e  circoscrivere  gli  incidenti  in
          modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
          salute umana, per l'ambiente e per i beni; 
                  b)  mettere  in  atto  le  misure  necessarie   per
          proteggere la salute umana e l'ambiente  dalle  conseguenze
          di incidenti rilevanti; 
                  c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi
          di emergenza e le autorita' locali competenti; 
                  d) provvedere al ripristino  e  al  disinquinamento
          dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
                2. Il piano  di  emergenza  interna  e'  riesaminato,
          sperimentato e,  se  necessario,  aggiornato  dal  gestore,
          previa   consultazione    del    personale    che    lavora
          nell'impianto,  ivi  compreso  il  personale   di   imprese
          subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
          e, comunque, non superiori a tre anni. La  revisione  tiene
          conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei  servizi
          di  emergenza,  dei  progressi  tecnici   e   delle   nuove
          conoscenze in merito alle misure da  adottare  in  caso  di
          incidente rilevante. 
                3. Per gli impianti esistenti, il piano di  emergenza
          interna di cui al comma  1  e'  predisposto  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                4. Il gestore trasmette al  prefetto  competente  per
          territorio tutte le informazioni utili  per  l'elaborazione
          del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5. 
                5. Per gli impianti di cui ai  commi  precedenti,  al
          fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
          rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e  con  gli
          enti locali interessati, predispone il piano  di  emergenza
          esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione. 
                6. Il piano di cui al comma  5  e'  predisposto  allo
          scopo di: 
                  a) controllare e  circoscrivere  gli  incidenti  in
          modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
          salute umana, per l'ambiente e per i beni; 
                  b)  mettere  in  atto  le  misure  necessarie   per
          proteggere la salute umana e l'ambiente  dalle  conseguenze
          di  incidenti  rilevanti,  in   particolare   mediante   la
          cooperazione rafforzata con l'organizzazione di  protezione
          civile negli interventi di soccorso; 
                  c)  informare  adeguatamente  la   popolazione,   i
          servizi di emergenza e le autorita' locali competenti; 
                  d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti
          al ripristino e al disinquinamento  dell'ambiente  dopo  un
          incidente rilevante. 
                7. Il prefetto redige il piano di  emergenza  esterna
          entro  dodici  mesi  dal  ricevimento  delle   informazioni
          necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4. 
                8. Il  piano  di  cui  al  comma  5  e'  riesaminato,
          sperimentato   e,   se   necessario,   aggiornato,   previa
          consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli
          appropriati e, comunque,  non  superiori  a  tre  anni.  La
          revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti   negli
          impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi  tecnici
          e delle nuove conoscenze in merito alle misure da  adottare
          in caso di incidenti rilevanti. 
                9. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa con il  Ministro  dell'interno  per  gli
          aspetti concernenti la prevenzione  degli  incendi,  previo
          accordo sancito  in  sede  di  Conferenza  unificata,  sono
          stabilite le linee guida per la predisposizione  del  piano
          di emergenza esterna e per la  relativa  informazione  alla
          popolazione. 
                10.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica.» 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
               - Si riporta il testo degli articoli  214  e  216  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
                «Art. 214 (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate) - 1. Le  procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo  177,
          comma 4. 
                2. Con decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
                3. Le norme e le condizioni di cui al comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
                  a) siano utilizzati combustibili da rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
                  b) i limiti di  emissione  non  siano  superiori  a
          quelli  stabiliti  per  gli  impianti  di  incenerimento  e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
                  c) sia garantita la produzione di una quota  minima
          di trasformazione del  potere  calorifico  dei  rifiuti  in
          energia utile calcolata su base annuale; 
                  d)  siano  rispettate  le  condizioni,   le   norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli  articoli
          215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
                4. Sino all'adozione dei decreti di cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
                5. L'adozione delle norme e delle condizioni  di  cui
          al comma 2 deve  riguardare,  in  primo  luogo,  i  rifiuti
          indicati nella lista verde  di  cui  all'Allegato  III  del
          regolamento (CE), n. 1013/2006. 
                6. Per la tenuta dei registri di  cui  agli  articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. La costruzione di impianti che recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione di impianti industriali. 
                L'autorizzazione all'esercizio nei predetti  impianti
          di operazioni di recupero di  rifiuti  non  individuati  ai
          sensi del presente articolo resta comunque sottoposta  alle
          disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 
                7-bis. In deroga a  quanto  stabilito  dal  comma  7,
          ferme  restando  le  disposizioni  delle  direttive  e  dei
          regolamenti   dell'Unione   europea,   gli   impianti    di
          compostaggio aerobico di rifiuti  biodegradabili  derivanti
          da attivita' agricole e vivaistiche  o  da  cucine,  mense,
          mercati, giardini o parchi,  che  hanno  una  capacita'  di
          trattamento  non  eccedente  80  tonnellate  annue  e  sono
          destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti
          nel comune dove i suddetti  rifiuti  sono  prodotti  e  nei
          comuni  confinanti  che  stipulano   una   convenzione   di
          associazione  per  la  gestione  congiunta  del   servizio,
          acquisito  il  parere   dell'Agenzia   regionale   per   la
          protezione dell'ambiente (ARPA) previa  predisposizione  di
          un regolamento di gestione dell'impianto che preveda  anche
          la nomina di un gestore da individuare in ambito  comunale,
          possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
          di inizio di attivita'  ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto
          delle prescrizioni  in  materia  urbanistica,  delle  norme
          antisismiche,  ambientali,  di  sicurezza,  antincendio   e
          igienico-sanitarie,  delle  norme  relative  all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni del codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. 
                8. Alle denunce, alle comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
                9. Le province comunicano al catasto dei  rifiuti  di
          cui all'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA,  che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico,  dei  seguenti  elementi   identificativi   delle
          imprese iscritte nei registri di  cui  agli  articoli  215,
          comma 3, e 216, comma 3: 
                  a) ragione sociale; 
                  b) sede legale dell'impresa; 
                  c) sede dell'impianto; 
                  d) tipologia di rifiuti oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
                  e) relative quantita'; 
                  f) attivita' di gestione; 
                  g) data di iscrizione  nei  registri  di  cui  agli
          articoli 215, comma 3, e 216, comma 3. 
                10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
                11.  Con  uno  o  piu'  decreti,  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.» 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma
          1, in relazione a ciascun tipo di attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                  a) per i rifiuti non pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti utilizzabili nonche' le  condizioni  specifiche
          alle quali  le  attivita'  medesime  sono  sottoposte  alla
          disciplina prevista dal presente articolo; 
                    3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                  b) per i rifiuti pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti; 
                    3) le condizioni specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                    4) gli altri requisiti necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                  a)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il possesso dei requisiti  soggettivi  richiesti
          per la gestione dei rifiuti; 
                  c)  le  attivita'  di  recupero  che  si  intendono
          svolgere; 
                  d) lo stabilimento, la capacita' di recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                  e) le caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
                6. La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
                7. Alle attivita' di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
                8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
                8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
                8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
                8-quater. Le attivita'  di  trattamento  disciplinate
          dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
                8-septies. Al fine di un uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
                9. - 15.» 
              Il  decreto  12  giugno  2002,  n.   161   (Regolamento
          attuativo degli articoli 31 e  33  del  D.Lgs.  5  febbraio
          1997,  n.  22,  relativo  all'individuazione  dei   rifiuti
          pericolosi  che  e'  possibile  ammettere  alle   procedure
          semplificate) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          luglio 2002, n. 177. 
              Il  decreto  17  novembre  2005  n.  269   (Regolamento
          attuativo degli articoli 31 e  33  del  D.Lgs.  5  febbraio
          1997,  n.  22,  relativo  all'individuazione  dei   rifiuti
          pericolosi  provenienti  dalle  navi,  che   e'   possibile
          ammettere alle procedure semplificate) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302.