Art. 5 
 
                 Requisiti oggettivi dell'iniziativa 
 
  1.  L'iniziativa  da  finanziare  soddisfa  i  seguenti   requisiti
oggettivi: 
    a) se l'impresa richiedente ha sede legale  nell'Unione  europea,
il finanziamento e' finalizzato alla sottoscrizione di una quota  non
inferiore al 20%  del  capitale  di  rischio  di  societa'  di  nuova
costituzione  in  Paesi  partner  oppure   alla   sottoscrizione   di
partecipazioni o aumenti di capitale  di  imprese  in  Paesi  partner
preesistenti; 
    b) se l'impresa richiedente ha sede legale in un  Paese  partner,
il finanziamento ha ad oggetto la sottoscrizione di  un  aumento  del
capitale sociale non inferiore al 20% e  non  superiore  al  50%  del
capitale sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato; 
    c) l'iniziativa non comporta delocalizzazione delle attivita'  di
ricerca,  sviluppo,  attivita'  commerciale,  nonche'  di  una  parte
sostanziale delle attivita' produttive; 
    d) il Paese partner,  in  cui  e'  costituita  l'impresa  il  cui
capitale di  rischio  ottiene  l'apporto  del  finanziamento  di  cui
all'art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n.  125,  offre  adeguate
garanzie a tutela degli investimenti stranieri; 
    e) l'impresa il cui capitale di  rischio  ottiene  l'apporto  del
finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, legge 11 agosto  2014,
n. 125 opera prevalentemente in uno o piu' Paesi partner; 
    f) l'iniziativa  e'  tesa  alla  creazione  di  occupazione,  nel
rispetto delle convenzioni internazionali sul  lavoro,  e  di  valore
aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; 
    g) l'impresa opera prevalentemente in  uno  o  piu'  dei  settori
individuati nel documento triennale di programmazione e di  indirizzo
di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.