Art. 6 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. I finanziamenti sono diretti a  mobilitare  risorse  finanziarie
aggiuntive attraverso partenariati  pubblico-privati  che  promuovono
uno sviluppo sostenibile e inclusivo nei Paesi partner, nel  rispetto
delle finalita' della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  nonche'  dei
principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale,
privilegiando la creazione di valore aggiunto locale e di occupazione
in conformita' alle convenzioni internazionali sul lavoro. 
  2. Nella concessione dei finanziamenti le risorse disponibili  sono
assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese,  come  definite
dal decreto del Ministro delle attivita'  produttive  del  18  aprile
2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri  di
individuazione di piccole e medie imprese». 
  3.  I  finanziamenti  sono  concessi,  in  via  preferenziale,   in
relazione a imprese le cui attivita' sono prevalentemente localizzate
in  Paesi  prioritari  individuati   nel   documento   triennale   di
programmazione e di indirizzo di  cui  all'art.  12  della  legge  11
agosto 2014, n. 125.