((Art. 10 quinquies 
 
                 Disposizioni in materia di alloggi 
                  di edilizia residenziale pubblica 
 
  1. All'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro
novanta giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza  da  parte  dei
soggetti interessati, e relativamente  alle  aree  per  le  quali  il
consiglio comunale ha deliberato la  trasformazione  del  diritto  di
superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere
le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo  dovuto  e  alla
procedura di trasformazione»; 
  b) al comma 48, primo periodo,  le  parole:  «dell'articolo  5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,  escludendo  la
riduzione prevista dal secondo  periodo  dello  stesso  comma,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  37,  comma  1,  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»; 
  c) al comma 48, secondo periodo,  le  parole:  «,  con  l'ulteriore
limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e  relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125  metri
quadrati e di euro 10.000 per singola  unita'  abitativa  e  relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore  di  125
metri quadrati, indipendentemente  dall'anno  di  stipulazione  della
relativa convenzione» sono soppresse; 
  d)  al  comma  49-bis,  il  secondo  e  il  settimo  periodo   sono
soppressi.))