Art. 16 Informatizzazione delle informazioni 1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalita', alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e i loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dal Piano strategico nazionale. 2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome. 3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo: a) le compagini sociali; b) le domande di riconoscimento inviate al Ministero; c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni; d) le domande di aiuto, comprese quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori. 4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, sono rigettate le domande non complete o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. 5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti all'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati. 6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti. 7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza. 8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalita' del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.