Art. 23 
 
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti
rinnovabili, di  concessioni  di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di
  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino 
 
  1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora
l'impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati
attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e'
soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di
dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita'  con  le  quali
l'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente  provvede  a
dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. L'idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i
prodotti energetici di cui all'articolo  21  del  testo  unico  delle
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  non
risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non
direttamente utilizzato in motori termici come carburante. 
  4. All'articolo 21, quarto comma, del  regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775, in materia  di  concessioni  di  derivazioni  per  uso
irriguo,  dopo  le  parole  «prevedendo  se   necessario   specifiche
modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando
la  digitalizzazione   per   migliorare   il   controllo   remoto   e
l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la
Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i
quali si procede anche in mancanza del parere»; 
    b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le
Autorita' di bacino distrettuali».