Art. 8 Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale 1. Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II, e' inserito il seguente: «Titolo II-bis Partecipazione a distanza Art. 133-bis (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter. Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.».