Art. 8 
 
Inserimento del Titolo II bis del Libro II del  codice  di  procedura
                               penale 
 
  1. Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il  Titolo  II,
e' inserito il seguente: 
    «Titolo II-bis 
    Partecipazione a distanza 
    Art.  133-bis  (Disposizione  generale).  -  1.  Salvo  che   sia
diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che  un
atto sia  compiuto  a  distanza  o  che  una  o  piu'  parti  possano
partecipare a distanza al compimento di un atto o  alla  celebrazione
di un'udienza  si  osservano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
133-ter. 
    Art.  133-ter  (Modalita'  e  garanzie  della  partecipazione   a
distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che  un  atto
sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza
al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza,  provvede
con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto  e'
notificato o comunicato alle parti unitamente  al  provvedimento  che
fissa  la  data  per  il  compimento  dell'atto  o  la   celebrazione
dell'udienza e, in ogni caso, almeno  tre  giorni  prima  della  data
suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate. 
    2. Nei casi di  cui  al  comma  1  e'  attivato  un  collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il  luogo
in cui si trovano le persone che compiono l'atto  o  che  partecipano
all'udienza a distanza. Il luogo in cui si  trovano  le  persone  che
compiono  l'atto  o  che  partecipano  all'udienza  a   distanza   e'
equiparato all'aula di udienza. 
    3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a  pena  di  nullita',
con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare  la
contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di  essa  di  udire
quanto viene detto dalle altre.  Nei  casi  di  udienza  pubblica  e'
assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti  compiuti  a  distanza.
Dell'atto  o  dell'udienza  e'  sempre  disposta   la   registrazione
audiovisiva. 
    4. Salvo quanto disposto dai commi 5,  6  e  7,  le  persone  che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano
da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di  polizia  giudiziaria
individuato  dall'autorita'  giudiziaria,   previa   verifica   della
disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni  logistiche  idonee
per il collegamento audiovisivo. 
    5.  Le  persone  detenute,  internate,  sottoposte   a   custodia
cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di
fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza  a  distanza,
si collegano dal luogo in cui si trovano. 
    6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare  le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a  distanza
a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 
    7. I difensori si collegano dai  rispettivi  uffici  o  da  altro
luogo,  purche'  idoneo.  E'  comunque  assicurato  il  diritto   dei
difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo  dove  si
trova l'assistito. E' parimenti  sempre  assicurato  il  diritto  dei
difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro
e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
    8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita'  giudiziaria
non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un  ausiliario
del giudice o del  pubblico  ministero,  individuato  anche  tra  gli
ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui  al  citato
comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria,  individuato  in  via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria e designato  tra  coloro  che  non  svolgono,  ne'  hanno
svolto, attivita' di investigazione o  di  protezione  nei  confronti
dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel
luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle
operazioni  svolte  a  norma  dell'articolo  136,  in  cui  da'  atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo  periodo,
e al comma 7, secondo e terzo periodo,  delle  cautele  adottate  per
assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in  cui
la  persona  si  trova,  nonche'  dell'assenza   di   impedimenti   o
limitazioni all'esercizio  dei  diritti  e  delle  facolta'  ad  essa
spettanti.».