Art. 11 
 
                        Entrata in esercizio 
 
  1. I soggetti beneficiari garantiscono l'entrata in esercizio delle
infrastrutture di ricarica previste per l'ambito  entro  dodici  mesi
dal provvedimento di concessione del beneficio  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Il termine di cui al  comma  1  puo'  essere  prorogato  per  un
periodo di non oltre tre  mesi  e  limitatamente  a  una  percentuale
massima del 5 per cento delle infrastrutture di  ricarica  agevolate.
Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al
Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al
comma  1,  un'istanza  motivata  di  proroga.  Il  Ministero   decide
sull'istanza di cui al secondo  periodo  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione della stessa. 
  3. In conformita' alla Missione 2, Componente 2, Investimento  4.3,
del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente  decreto
devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.