Art. 12 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente  decreto,
il soggetto  gestore  procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  a
seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della
richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato  al
provvedimento di  cui  all'art.  15.  La  richiesta  deve  contenere,
altresi',  la  documentazione  di  dettaglio  comprovante  le   spese
sostenute  e  i  target  conseguiti,  secondo  quanto  stabilito  dal
provvedimento di cui all'art. 15. 
  2. Sono ammesse esclusivamente le  spese  interamente  quietanziate
entro il 31 dicembre 2025. 
  3. Il contributo viene trasferito secondo  le  modalita'  operative
afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR  giacenti  nei
conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a  quanto  disposto
dalla circolare del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022,  n.
29, recante «Circolare delle  procedure  finanziarie  PNRR»,  nonche'
secondo le direttive della direzione generale  gestione  finanziaria,
monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo  del  Dipartimento   per
l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
del Ministero.