Art. 18 
 
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a  seguito  di
  acquiescenza, accertamento con adesione,  reclamo  o  mediazione  e
  conciliazione giudiziale 
 
  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo le parole «e per le quali» sono aggiunte
le seguenti: «, alla medesima data,»; 
    b) alla lettera b), dopo le parole «e per i quali» sono  aggiunte
le seguenti: «, alla medesima data,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 219  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2023-2025)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 218. Omissis 
                219.  Con   riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia  delle  entrate,  e'  possibile  regolarizzare
          l'omesso o carente versamento: 
                  a) delle rate successive alla prima  relative  alle
          somme dovute a seguito di accertamento con  adesione  o  di
          acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
          rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
          mediazione ai sensi  dell'articolo  17-bis,  comma  6,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge  e  per  le
          quali, alla medesima data, non e' stata  ancora  notificata
          la cartella di  pagamento  ovvero  l'atto  di  intimazione,
          mediante il versamento integrale della sola imposta; 
                  b) degli  importi,  anche  rateali,  relativi  alle
          conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data  di
          entrata in vigore della presente legge e per i quali,  alla
          medesima data, non e' stata ancora notificata  la  cartella
          di pagamento ovvero  l'atto  di  intimazione,  mediante  il
          versamento integrale della sola imposta. 
                Omissis.»