Art. 21 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1,  commi  174,  176  e  179,
                della legge 29 dicembre 2022, n. 197 
 
  1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «le violazioni diverse da quelle definibili  ai  sensi  dei
commi da 153 a 159 e da  166  a  173,  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si  interpretano  nel
senso che: 
    a) sono escluse dalla regolarizzazione le  violazioni  rilevabili
ai sensi degli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  le
violazioni di natura formale definibili  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre ((2022, n. 197)); 
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che
possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse  relativamente
al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2021  e  a  periodi
d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del  relativo  periodo
d'imposta sia stata validamente presentata. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che: 
    a)  sono  escluse  dalla  regolarizzazione  le  violazioni  degli
obblighi di  monitoraggio  fiscale  di  cui  ((all'articolo  4  del))
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; 
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni  relative
ai redditi di fonte estera, all'imposta sul  valore  delle  attivita'
finanziarie estere e all'imposta sul valore  degli  immobili  situati
all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  non  rilevabili  ai  sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del ((Presidente della  Repubblica))
29 settembre 1973, n. 600,  nonostante  la  violazione  dei  predetti
obblighi di monitoraggio. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29
dicembre 2022,  n.  197,  con  riferimento  ai  processi  verbali  di
constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano  nel
senso che la definizione agevolata  ivi  prevista  si  applica  anche
all'accertamento con adesione relativo agli  avvisi  di  accertamento
notificati successivamente a tale data sulla  base  delle  risultanze
dei predetti processi verbali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Il testo dell'articolo 1, comma 174, della  legge  29
          dicembre  2022,  n.  197,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 19. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
                «Art.  36-bis  (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
                2. Sulla base dei dati e degli elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                  a) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                  b) correggere gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
                  c) ridurre  le  detrazioni  d'imposta  indicate  in
          misura superiore a quella prevista dalla legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                  d) ridurre le  deduzioni  dal  reddito  esposte  in
          misura superiore a quella prevista dalla legge; 
                  e) ridurre i crediti d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
                  f) controllare la rispondenza con la  dichiarazione
          e  la  tempestivita'  dei  versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta. 
                2-bis.  Se  vi  e'  pericolo  per   la   riscossione,
          l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione
          della dichiarazione annuale, a  controllare  la  tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
                3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
                3-bis. A seguito dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto. 
                4. I dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 54-bis  (Liquidazione  dell'imposta  dovuta  in
          base alle dichiarazioni). -  1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
                2. Sulla base dei dati e degli elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                  a) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
                  b) correggere gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
                  c) controllare la rispondenza con la  dichiarazione
          e la tempestivita' dei versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma. 
                2-bis.  Se  vi  e'  pericolo  per   la   riscossione,
          l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione
          della dichiarazione annuale, a  controllare  la  tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
                3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
                4. I dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  166  a
          173 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 165. Omissis 
                166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza
          di obblighi o  adempimenti,  di  natura  formale,  che  non
          rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
          delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  sul
          pagamento di tali tributi,  commesse  fino  al  31  ottobre
          2022, possono essere regolarizzate mediante  il  versamento
          di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo  d'imposta
          cui si riferiscono le violazioni. 
                167. Il pagamento della somma di cui al comma 166  e'
          eseguito  in  due  rate  di  pari   importo   da   versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023  e  il  31  marzo
          2024. 
                168.  La  regolarizzazione  si  perfeziona   con   il
          pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167  e  con
          la rimozione delle irregolarita' od omissioni. 
                169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti  di
          contestazione   o   irrogazione   delle   sanzioni   emessi
          nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
          cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
          n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990, n. 227. 
                170.  La  procedura  non  puo'  essere  esperita  dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                171. In deroga all'articolo 3, comma 3,  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212,  con  riferimento  alle  violazioni
          formali commesse fino al 31 ottobre  2022,  oggetto  di  un
          processo  verbale  di  constatazione,  i  termini  di   cui
          all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. 
                172.   Sono   escluse   dalla   regolarizzazione   le
          violazioni di cui al comma  166  gia'  contestate  in  atti
          divenuti definitivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
                173. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono disciplinate le modalita' di  attuazione
          dei commi da 166 a 172. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art.  13.  (Ravvedimento).  -  1.  La  sanzione   e'
          ridotta,  sempreche'  la  violazione  non  sia  stata  gia'
          constatata  e  comunque   non   siano   iniziati   accessi,
          ispezioni, verifiche o altre  attivita'  amministrative  di
          accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
          obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 
                  a) ad un decimo del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                  a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                  b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                  b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                  b-ter)   ad   un   sesto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli  errori  e  delle  omissioni,  anche
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  oltre  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  oltre  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                  b-quater)  ad  un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  salvo
          che la violazione non rientri  tra  quelle  indicate  negli
          articoli  6,  comma  2-bis,  limitatamente  all'ipotesi  di
          omessa memorizzazione ovvero  di  memorizzazione  con  dati
          incompleti o non veritieri, o  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                  c) ad un decimo del minimo di quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
                1-bis. 
                1-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui
          al  presente  articolo  non  precludono   l'inizio   o   la
          prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita' amministrative di controllo e accertamento. 
                2. Il pagamento della sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
                3.  Quando  la  liquidazione  deve  essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
                4. 
                5. Le singole leggi e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 176  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 175. Omissis 
                176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori): 
                «Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
          le attivita'). -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali e le societa' semplici ed equiparate  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
          d'imposta,  detengono  investimenti  all'estero,  attivita'
          estere  di  natura  finanziaria  ovvero   cripto-attivita',
          suscettibili di  produrre  redditi  imponibili  in  Italia,
          devono indicarli nella dichiarazione annuale  dei  redditi.
          Sono altresi'  tenuti  agli  obblighi  di  dichiarazione  i
          soggetti indicati  nel  precedente  periodo  che,  pur  non
          essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle
          attivita'   estere   di   natura   finanziaria   e    delle
          cripto-attivita',      siano       titolari       effettivi
          dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 2,  lettera  pp),  e  dall'articolo  20  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni. 
                2. 
                3. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione
          dei redditi previsti nel comma  1  non  sussistono  per  le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi  di
          indicazione nella dichiarazione dei  redditi  previsti  nel
          comma 1 non sussistono altresi' per  gli  immobili  situati
          all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
          corso del  periodo  d'imposta,  fatti  salvi  i  versamenti
          relativi all'imposta  sul  valore  degli  immobili  situati
          all'estero, di cui al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
                4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da  13  a
          17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo
          su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti  finanziari
          nonche' su valori «scudati» e su  attivita'  finanziarie  e
          immobili detenuti all'estero). - 1. - 12. Omissis 
                13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta  sul
          valore degli immobili situati all'estero, a  qualsiasi  uso
          destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 
                14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma  13
          sono i soggetti  indicati  all'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   1990,   n.   227,
          proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro  diritto
          reale  sullo  stesso.  Nei   casi   di   esonero   previsti
          dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge  n.  167
          del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare  e
          versare  l'imposta  dovuta  dal   contribuente,   ricevendo
          apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso  in  cui
          il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
          sono  tenuti  a  effettuare  le   segnalazioni   nominative
          all'Amministrazione finanziaria  attraverso  i  modelli  di
          dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
          e' dovuta proporzionalmente alla quota  di  possesso  e  ai
          mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
          fine il mese durante il quale il possesso si  e'  protratto
          per almeno quindici giorni e' computato per intero. 
                15. L'imposta di cui al comma 13 e'  stabilita  nella
          misura dello 0,76 per  cento  del  valore  degli  immobili.
          L'imposta non e' dovuta se l'importo, come  determinato  ai
          sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
          costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
          contratti e, in mancanza,  secondo  il  valore  di  mercato
          rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli
          immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
          in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico  europeo   che
          garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
          e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
          in cui l'immobile e' situato ai fini  dell'assolvimento  di
          imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
          quello di cui al periodo precedente. 
                15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non  si  applica
          al possesso dell'abitazione principale e  delle  pertinenze
          della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili  del   matrimonio,   ad   eccezione   delle   unita'
          immobiliari che  in  Italia  risultano  classificate  nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
          l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per  cento  e  la
          detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,  di  euro
          200 rapportati al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
          protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
          adibita ad abitazione principale da piu'  soggetti  passivi
          la detrazione spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente
          alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima  si
          verifica. 
                15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per
          gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui  al
          comma 13 del presente articolo non  si  applica  l'articolo
          70, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni. 
                16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli  immobili
          situati in Paesi appartenenti  alla  Unione  europea  o  in
          Paesi  aderenti   allo   Spazio   economico   europeo   che
          garantiscono un adeguato  scambio  di  informazioni,  dalla
          predetta imposta si deduce un credito d'imposta  pari  alle
          eventuali  imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale
          gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai  sensi
          dell'articolo  165  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                17.   Per    il    versamento,    la    liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, le sanzioni  e  i  rimborsi
          nonche' per il contenzioso,  relativamente  all'imposta  di
          cui al comma 13 si applicano le disposizioni  previste  per
          l'imposta sul reddito delle persone fisiche,  ivi  comprese
          quelle relative alle modalita' di  versamento  dell'imposta
          in acconto e a saldo. 
                18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta  sul
          valore dei prodotti finanziari, dei conti  correnti  e  dei
          libretti  di  risparmio  detenuti  all'estero  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
          in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
          parte  prima  della  tariffa  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  si
          applica  un'imposta  sul  valore   delle   cripto-attivita'
          detenute da soggetti residenti nel territorio  dello  Stato
          senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis  del
          presente articolo. 
                18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma
          18 sono i soggetti indicati all'articolo 4,  comma  1,  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
                19.  L'imposta  di  cui  al  comma   18   e'   dovuta
          proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 
                20. L'imposta di cui al comma 18 e'  stabilita  nella
          misura dell'1 per mille annuo, per il  2012,  dell'1,5  per
          mille, per il 2013, e del 2  per  mille,  a  decorrere  dal
          2014, del valore  dei  prodotti  finanziari.  Per  i  conti
          correnti e i libretti di risparmio l'imposta  e'  stabilita
          in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,
          comma 2-bis, lettere a)  e  b),  della  tariffa,  parte  I,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle  persone
          fisiche l'imposta e' dovuta nella misura  massima  di  euro
          14.000. Il valore e'  costituito  dal  valore  di  mercato,
          rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
          sono detenuti i prodotti finanziari, anche  utilizzando  la
          documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
          le singole attivita' e,  in  mancanza,  secondo  il  valore
          nominale o di rimborso. 
                21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui sono detenuti i prodotti  finanziari,  i
          conti correnti e i libretti di risparmio. 
                22.   Per    il    versamento,    la    liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, le sanzioni  e  i  rimborsi
          nonche' per il contenzioso,  relativamente  all'imposta  di
          cui al comma 18 si applicano le disposizioni  previste  per
          le imposte sui redditi, ivi comprese quelle  relative  alle
          modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 178. Omissis 
                179.  Con   riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia  delle  entrate,  per  gli  accertamenti   con
          adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218,  relativi  a  processi  verbali  di
          constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
          7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro  la  data  del  31
          marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
          avvisi di rettifica  e  di  liquidazione  non  impugnati  e
          ancora impugnabili alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
          il  31  marzo  2023,  le  sanzioni  di  cui  al   comma   5
          dell'articolo 2 e al comma 3  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 218  del  1997  si  applicano  nella
          misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla  legge.
          Le disposizioni del primo periodo si applicano  anche  agli
          atti di accertamento con adesione relativi agli  inviti  di
          cui all'articolo 5-ter del decreto  legislativo  19  giugno
          1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023. 
                Omissis.»