Art. 23 
 
        Causa speciale di non punibilita' dei reati tributari 
 
  1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e  10-quater,  comma
1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  non  sono  punibili
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le  somme
dovute  sono  versate  integralmente  dal  contribuente  secondo   le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a  158
e da 166 a 252, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  purche'  le
relative  procedure  siano  definite  prima  della  pronuncia   della
sentenza di appello. 
  2.  Il  contribuente  da'  immediata  comunicazione,  all'Autorita'
giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme  dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima  rata  e,
contestualmente, informa l'Agenzia  delle  entrate  dell'invio  della
predetta  comunicazione,  indicando  i   riferimenti   del   relativo
procedimento penale. 
  3.  Il  processo  di  merito  e'  sospeso  dalla  ricezione   delle
comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e'
informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della
procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della
mancata  definizione  della   procedura   o   della   decadenza   del
contribuente dal beneficio della rateazione. 
  4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere  assunte  le
prove nei casi previsti dall'articolo 392  del  codice  di  procedura
penale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-bis,  10-ter  e
          10-quater, del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74
          (Nuova disciplina dei  reati  in  materia  di  imposte  sui
          redditi e sul valore  aggiunto,  a  norma  dell'articolo  9
          della legge 25 giugno 1999, n. 205): 
                «Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute  o
          certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei  mesi
          a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
          la presentazione della dichiarazione annuale  di  sostituto
          di  imposta  ritenute  dovute  sulla  base   della   stessa
          dichiarazione o risultanti dalla certificazione  rilasciata
          ai   sostituiti,   per    un    ammontare    superiore    a
          centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.» 
                «Art. 10-ter (Omesso versamento  di  IVA).  -  1.  E'
          punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque
          non versa, entro il termine per il versamento  dell'acconto
          relativo al periodo  d'imposta  successivo,  l'imposta  sul
          valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione  annuale,
          per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per
          ciascun periodo d'imposta.» 
                «Art. 10-quater (Indebita  compensazione).  -  1.  E'
          punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque
          non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, crediti non spettanti, per un  importo  annuo
          superiore a cinquantamila euro. 
                2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi
          a sei anni chiunque non versa le somme dovute,  utilizzando
          in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti  per
          un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  153  a
          158 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 152. Omissis 
                153. Le somme dovute dal contribuente a  seguito  del
          controllo automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  ai
          periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  2019,  al  31
          dicembre 2020 e al  31  dicembre  2021,  richieste  con  le
          comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di  pagamento
          di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
          le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
          tale data, possono essere definite con il  pagamento  delle
          imposte e dei contributi previdenziali, degli  interessi  e
          delle somme  aggiuntive.  Sono  dovute  le  sanzioni  nella
          misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
          non versate o versate in ritardo. 
                154. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  153
          avviene secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  dagli
          articoli 2 e 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto  o  in
          parte, alle prescritte scadenze,  delle  somme  dovute,  la
          definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
          disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
                155.  Le  somme  dovute  a  seguito   del   controllo
          automatizzato  delle  dichiarazioni,   richieste   con   le
          comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, il cui  pagamento  rateale  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462, e' ancora in corso alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, possono essere definite con il
          pagamento  del  debito  residuo  a  titolo  di  imposte   e
          contributi previdenziali,  interessi  e  somme  aggiuntive.
          Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento  senza
          alcuna  riduzione  sulle  imposte  residue  non  versate  o
          versate in ritardo. 
                156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
          155 prosegue secondo le  modalita'  e  i  termini  previsti
          dall'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto  o  in
          parte, alle prescritte scadenze,  delle  somme  dovute,  la
          definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
          disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
                157. Le somme versate fino a concorrenza  dei  debiti
          definibili  ai  sensi  dei  commi  da  153  a  159,   anche
          anteriormente  alla  definizione,  restano  definitivamente
          acquisite e non sono rimborsabili. 
                158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
          legge 27 luglio 2000, n. 212, con  riferimento  alle  somme
          dovute  a  seguito  del   controllo   automatizzato   delle
          dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al  31
          dicembre 2019,  richieste  con  le  comunicazioni  previste
          dagli articoli 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  i
          termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
          pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera  a),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, sono prorogati di un anno. 
                Omissis.» 
              - La legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2023-2025),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2022,  n.
          303, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 392 del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 392 (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
                  a)  all'assunzione  della  testimonianza   di   una
          persona, quando vi e' fondato motivo  di  ritenere  che  la
          stessa non potra' essere  esaminata  nel  dibattimento  per
          infermita' o altro grave impedimento; 
                  b) all'assunzione di una testimonianza quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                  c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri; 
                  d) all'esame delle persone  indicate  nell'articolo
          210 e all'esame dei testimoni di giustizia; 
                  e) al confronto tra persone che in altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                  f) a una perizia o a un esperimento giudiziale,  se
          la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                  g) a una ricognizione, quando  particolari  ragioni
          di  urgenza  non   consentono   di   rinviare   l'atto   al
          dibattimento. 
              1-bis. Nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
                2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'articolo 224-bis.»