Art. 21 Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' 1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' riconosciuta un'indennita' nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.