Art. 21 
 
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in
attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108,  agli  esperti  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e'  riconosciuta
un'indennita' nel limite di spesa  complessivo  di  80.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma  7,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97.