Art. 16 
 
                    Condizioni per la protezione 
                      della persona segnalante 
 
  1. Le misure di protezione previste nel presente capo si  applicano
alle persone di cui  all'articolo  3  quando  ricorrono  le  seguenti
condizioni: 
    a) al momento della segnalazione o della  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile o della  divulgazione  pubblica,  la  persona
segnalante o denunciante aveva fondato  motivo  di  ritenere  che  le
informazioni sulle violazioni segnalate,  divulgate  pubblicamente  o
denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo  di  cui
all'articolo 1; 
    b) la segnalazione o divulgazione pubblica  e'  stata  effettuata
sulla base di quanto previsto dal capo II. 
  2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o
divulgare  pubblicamente  sono  irrilevanti   ai   fini   della   sua
protezione. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo  20,  quando  e'  accertata,
anche con sentenza di primo grado, la  responsabilita'  penale  della
persona segnalante per i  reati  di  diffamazione  o  di  calunnia  o
comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per  lo
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele  di  cui  al
presente  capo  non  sono  garantite  e  alla  persona  segnalante  o
denunciante e' irrogata una sanzione disciplinare. 
  4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei
casi di segnalazione o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile
o divulgazione pubblica anonime, se la persona  segnalante  e'  stata
successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi
di segnalazione presentata  alle  istituzioni,  agli  organi  e  agli
organismi  competenti  dell'Unione  europea,  in   conformita'   alle
condizioni di cui all'articolo 6.