Art. 11 
 
                       Modalita' di controllo 
 
  1. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti
dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito  al  rispetto
delle disposizioni del presente  regolamento  sono  esercitate  dalla
provincia  e  dall'Agenzia   regionale   di   protezione   ambientale
territorialmente  competenti,  dandone  comunicazione  al   Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.  L'Agenzia  regionale
verifica, in  particolare,  anche  mediante  ispezioni,  prelievi  ed
analisi,  i  requisiti  tecnico-costruttivi  e  ambientali   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d). 
  2. La verifica in ordine alla  qualificazione  degli  interventi  e
delle opere secondo  le  categorie  di  cui  all'articolo  5  compete
all'Autorita' procedente.