Art. 11 Modalita' di controllo 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorita' procedente.