Art. 8 Interventi soggetti a valutazione delle interferenze 1. Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalita' di controllo. 2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7.