Art. 8 
 
                  Interventi soggetti a valutazione 
                         delle interferenze 
 
  1. Il presente  Capo  stabilisce  i  criteri  e  le  procedure  per
effettuare  la  valutazione  delle  condizioni  di  cui  all'articolo
242-ter, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
dell'articolo 25, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  120  del  2017,  e  le  relative  modalita'  di
controllo. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti
di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione  delle
interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche  gli
interventi  e  le  opere  che  non  prevedono  scavi  ma   comportano
occupazione permanente di suolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo   dell'articolo   242-ter,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse 
              - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato  nelle  note
          all'articolo 7.