(Trattato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                                CIMIN 
 
1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei  ministeri  competenti
di  ciascuna  delle  Parti.  La  scelta  dei  rappresentanti  e'   di
competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione,  alla
struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del  CIMIN  saranno
definiti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso. 
 
2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate  dal  CIMIN
all'unanimita'. 
 
3. I compiti generali del CIMIN sono i seguenti: 
 
a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire  il  suo
orientamento    strategico    ed    assicurare    il    coordinamento
politico-militare tra le  Parti  e,  ove  opportuno,  con  gli  Stati
contribuenti; 
 
b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive; 
 
c) approvare il ruolo e la struttura del QG  permanente,  nonche'  il
criterio  di  rotazione  per  le  posizioni  chiave  in  seno  al  QG
permanente; 
 
d) nominare il Presidente del  Consiglio  finanziario  e  definire  i
criteri di rotazione della presidenza; 
 
e) sorvegliare l'attuazione degli  obiettivi  definiti  dal  presente
Trattato; 
 
f) approvare gli obiettivi ed  il  programma  di  formazione  annuali
proposti dal Comandante EGF; 
 
g) adottare le decisioni concernenti: 
 
i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni; 
 
ii) la partecipazione  degli  Stati  contribuenti  alle  missioni  di
EUROGENDFOR; 
 
iii)  le  richieste  di  cooperazione  da  parte  di   Stati   terzi,
organizzazioni internazionali o altri; 
 
h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte
su richiesta dell'UE,  dell'ONU,  dell'OSCE,  della  NATO,  di  altre
organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica; 
 
i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto
con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare: 
 
i) la designazione del Comandante della Forza EGF; 
 
ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando; 
 
j) approvare la struttura del QG della Forza; 
 
k) garantire  la  direzione  e  la  valutazione  delle  attivita'  di
EUROGENDFOR in caso di schieramento; 
 
l) stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza  di
cui all'articolo 12, comma 3. 
 
4. Il CIMIN  approva  le  principali  azioni  relative  agli  aspetti
amministrativi del  QG  permanente  ed  alle  questioni  legate  allo
schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e  le
altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X. 
 
5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN: 
 
a) valuta la conformita' ai requisiti  richiesti  per  l'adesione  al
Trattato, ai sensi dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle
Parti ai fini dell'approvazione; 
 
 b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di 
EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 43; 
 
c) decide l'attribuzione  dello  status  di  Partner  nell'ambito  di
EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 44. 
 
6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al  regolamento
interno da esso adottato.