(Trattato-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                           Comandante EGF 
 
Il Comandante EGF svolgera' i seguenti compiti principali: 
 
a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti  necessari  al
suo funzionamento; 
 
b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN; 
 
c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti  attraverso  il
CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli 
accordi tecnici, necessari ai fini del corretto 
 
funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni  od
operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo; 
 
d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le
misure necessarie a garantire il  mantenimento  dell'ordine  e  della
sicurezza  all'interno  delle  sue  strutture   e,   se   necessario,
all'esterno delle stesse,  previo  consenso  e  con  l'ausilio  delle
autorita' dello Stato ospitante; 
 
e) redigere il bilancio delle spese comuni  di  EUROGENDFOR  e,  alla
chiusura dell'anno finanziario,  il  rapporto  finale  relativo  alle
spese di EUROGENDFOR per quell'anno; 
 
f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.