Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera' i seguenti compiti principali: a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento; b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN; c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo; d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita' dello Stato ospitante; e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno; f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.