(Trattato-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                         Capacita' giuridica 
 
1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi  e  dell'esecuzione
delle sue  missioni  e  dei  suoi  compiti,  ai  sensi  del  presente
Trattato,  EUROGENDFOR  ha  la  capacita'  giuridica   di   stipulare
contratti   presso   ciascuna   delle   Parti.   EUROGENDFOR   potra'
conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio. 
 
2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,   EUROGENDFOR   sara'
rappresentata  dal  Comandante  EGF  o  da  qualsiasi  altra  persona
all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto. 
 
3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire  che  lo
Stato  ospitante  sia  autorizzato  ad  agire  in  sostituzione   del
Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR e'  chiamata  a
comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In  tal
caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.