Articolo 9 Capacita' giuridica 1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto. 3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.