(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                        (Art. 11 T. U. 1926). 
 
  Le  persone,  che  hanno  l'obbligo  di  provvedere  all'istruzione
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non  possono
ottenere  autorizzazioni  di  polizia  se  non  dimostrano  di   aver
ottemperato all'obbligo predetto. 
 
  Per le persone che sono nate  posteriormente  al  1885,  quando  la
legge non disponga altrimenti, il rilascio  delle  autorizzazioni  di
polizia e' sottoposto alla condizione che il  richiedente  stenda  la
domanda e apponga di suo pugno, in calce  alla  domanda,  la  propria
firma e le indicazioni del proprio stato  e  domicilio.  Di  cio'  il
pubblico ufficiale fara' attestazione.