(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 9)
Art. 9.
(Art. 8 T. U. 1926).
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga
un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che
l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico
interesse.