(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                        (Art. 8 T. U. 1926). 
 
  Oltre  le  condizioni  stabilite  dalla  legge,  chiunque   ottenga
un'autorizzazione di polizia  deve  osservare  le  prescrizioni,  che
l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di  imporgli  nel  pubblico
interesse.