Art. 14. A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto puo' consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purche' si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale. I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento e' assolutamente indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all'. mod. n. 2) non e' concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficolta' di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilita' della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento. Lo spostamento puo' essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessita' il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, puo' disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non e' stata emanata, ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali e' accordato dal sindaco.