(Regolamento di polizia veterinaria- art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
  A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di  alimentazione  o
di lavori agricoli, il prefetto puo' consentire - salvo per i casi di
peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini -
lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle  di
protezione,  purche'  si  compia  con   tutte   le   precauzioni   da
prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale. 
  I proprietari o  i  detentori  degli  animali  stessi  devono  fare
regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli
animali  quando,  in  seguito  agli  accertamenti   del   veterinario
provinciale,  risulta   che   il   provvedimento   e'   assolutamente
indispensabile. 
  Di regola l'autorizzazione (all'. mod. n. 2) non  e'  concessa  per
gli  animali  ammalati  o  sospetti,  a  meno  che   non   sussistano
insormontabili difficolta' di  alimentazione  o  non  sia  dimostrata
l'impossibilita' della macellazione sul  posto,  salvo  le  eccezioni
previste  per  determinate  malattie  nel  Titolo  II  del   presente
regolamento. 
  Lo spostamento puo'  essere  consentito  anche  in  altre  province
previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di  necessita'  il
prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, puo' disporre  che  gli
animali vengano scortati da agenti durante il viaggio. 
  Nei casi di malattie per le quali non e' stata  emanata,  ordinanza
di zona infetta il permesso di spostamento degli animali e' accordato
dal sindaco.