Art. 15. L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione e' inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed e' da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorita' sanitarie e degli agenti della forza pubblica. Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta. Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorche' questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.