(Regolamento di polizia veterinaria- art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
  L'autorizzazione del prefetto  per  lo  spostamento  degli  animali
fuori della zona infetta o di quella  di  protezione  e'  inviata  al
sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed  e'  da
questi consegnata al proprietario o conduttore interessato  che  deve
esibirla ad ogni richiesta delle autorita' sanitarie e  degli  agenti
della forza pubblica. 
  Del consentito spostamento la Prefettura  informa  il  sindaco  del
comune  di   destinazione,   il   quale   dispone   per   il   ritiro
dell'autorizzazione  al  momento  dell'arrivo   degli   animali   per
inviarla, entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine
unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione
che gli animali si  trovano  nel  luogo  di  destinazione,  sotto  la
vigilanza del veterinario comunale. La  durata  di  questa  vigilanza
viene fissata di volta in volta. 
  Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorche'
questa si manifesta durante il periodo di  osservazione,  il  sindaco
del  comune  di  destinazione  applica,  in  tutto  o  in  parte,  le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.