(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  (1) Per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera, il cui 
impiego e' limitato ad un determinato periodo (al massimo 9 mesi), la
preselezione  e  la  selezione   degli   aspiranti   possono   essere
semplificate di comune accordo tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  la
Commissione tedesca. 
  (2) Le disposizioni dell'articolo 8 nonche' dell'articolo 9, comma 
i e comma 3-5 sono sostituite dalle disposizioni seguenti: 
    a) la decisione circa ingaggio dei candidati verra' presa dalla 
Commissione tedesca. Qualora  siano  presenti  i  datori  di  lavoro,
questi o i loro delegati autorizzati, possono  decidere  essi  stessi
circa l'assunzione dei candidati che  li  interessano.  La  decisione
verra' comunicata immediatamente al Ministero  del  Lavoro  il  quale
provvedera' ad informare i candidati; 
    b) in linea di principio vige l'articolo 9, comma 1. 
  Nel caso in cui un contratto di lavoro non possa essere consegnato, 
la Bundesanstalt provvedera' al collocamento immediato del lavoratore
dopo la sua entrata nel  territorio  della  Repubblica  federale.  Il
lavoratore riceve il contratto di lavoro dopo il collocamento; 
    c) la Commissione tedesca rilascia gratuitamente uno speciale 
documento  (Legitimationskarte)   qualora   non   vengano   sollevate
obiezioni da parte del Ministero Federale dell'Interno in materia  di
polizia per gli stranieri. Questo documento sostituisce i permessi di
lavoro e di assunzione prescritti dalle  disposizioni  vigenti  sulla
occupazione  di  mano  d'opera  straniera  ed  esenta   il   titolare
dall'obbligo del visto di ingresso in Germania per tutto il tempo  in
cui  sara'  valido  il  documento  stesso.  La  validita'  di  questo
documento si estende dal giorno dei  rilascio  fino  al  termine  del
rapporto di lavoro.