Articolo 12 (1) Per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera, il cui impiego e' limitato ad un determinato periodo (al massimo 9 mesi), la preselezione e la selezione degli aspiranti possono essere semplificate di comune accordo tra il Ministero del Lavoro e la Commissione tedesca. (2) Le disposizioni dell'articolo 8 nonche' dell'articolo 9, comma i e comma 3-5 sono sostituite dalle disposizioni seguenti: a) la decisione circa ingaggio dei candidati verra' presa dalla Commissione tedesca. Qualora siano presenti i datori di lavoro, questi o i loro delegati autorizzati, possono decidere essi stessi circa l'assunzione dei candidati che li interessano. La decisione verra' comunicata immediatamente al Ministero del Lavoro il quale provvedera' ad informare i candidati; b) in linea di principio vige l'articolo 9, comma 1. Nel caso in cui un contratto di lavoro non possa essere consegnato, la Bundesanstalt provvedera' al collocamento immediato del lavoratore dopo la sua entrata nel territorio della Repubblica federale. Il lavoratore riceve il contratto di lavoro dopo il collocamento; c) la Commissione tedesca rilascia gratuitamente uno speciale documento (Legitimationskarte) qualora non vengano sollevate obiezioni da parte del Ministero Federale dell'Interno in materia di polizia per gli stranieri. Questo documento sostituisce i permessi di lavoro e di assunzione prescritti dalle disposizioni vigenti sulla occupazione di mano d'opera straniera ed esenta il titolare dall'obbligo del visto di ingresso in Germania per tutto il tempo in cui sara' valido il documento stesso. La validita' di questo documento si estende dal giorno dei rilascio fino al termine del rapporto di lavoro.