(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 16)
                              Art. 16. 
        Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica 

 
  Le dichiarazioni  rese  dagli  interessati,  di  cui  all'art.  11,
lettera a) del presente regolamento,  relative  ai  trasferimenti  di
residenza da altro Comune o  i  provvedimenti  che  le  sostituiscono
devono  essere  trasmessi,  entro  dieci  giorni,  dall'ufficiale  di
anagrafe che li ha  ricevuti  o  adottati  al  Comune  di  precedente
iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. I  termini
per  la  registrazione  anagrafica  di  cui  all'articolo  precedente
decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione. 
  La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente  iscrizione
e l'iscrizione nell'anagrafe di  quello  di  nuova  residenza  devono
avere sempre la stessa decorrenza che  e'  quella  della  data  della
dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato  nel  Comune  di
nuova residenza. 
  Il Comune di precedente iscrizione che per giustificati motivi  non
sia in grado di  ottemperare  alla  richiesta  di  cancellazione  nel
termine di dieci giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune
richiedente, precisando le ragioni e fissando  il  termine  entro  il
quale provvedera' agli adempimenti richiesti. 
  Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse  fatto  luogo
agli adempimenti richiesti, il  Comune  richiedente  ne  sollecitera'
l'attuazione, dando,  nel  contempo,  comunicazione  alla  Prefettura
dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente. 
  Le vertenze  che  sorgono  tra  uffici  anagrafici  in  materia  di
trasferimento  di  residenza  sono  risolte  dal  prefetto  se   esse
interessino Comuni appartenenti alla stessa Provincia e dal  Ministro
per l'interno, sentito l'Istituto centrale  di  statistica,  se  esse
interessino Comuni appartenenti a Province diverse. 
  Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate  dalle
competenti Prefetture, a cura delle quali devono essere disposti  gli
opportuni accertamenti il cui esito sara' comunicato, corredato degli
atti dei Comuni interessati, con eventuale parere