Art. 17. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura: Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno; Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti; Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti; Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti; Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti. Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non e' doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorche' manchino della naturalita'.