(Allegato A-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21  anni
compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel
comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura: 
 
    Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno; 
 
    Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti; 
 
    Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti; 
 
    Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti; 
 
    Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti. 
 
  Tuttavia nei comuni nei quali  il  numero  degli  elettori  non  e'
doppio di  quello  dei  consiglieri  da  eleggersi,  saranno  ammessi
all'elettorato  altrettanti  fra  i  maggiori  imposti  dopo   quelli
precedentemente contemplati, quanti  bastino  a  compiere  il  numero
suddetto. 
 
  Sono equiparati  ai  cittadini  dello  Stato  per  l'esercizio  del
diritto contemplato nel presente articolo  i  cittadini  delle  altre
provincie d'Italia, ancorche' manchino della naturalita'.