(Allegato A-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Sono altresi' elettori: 
 
    I membri delle accademie la cui elezione e' approvata dal  Re,  e
quelli delle Camere di agricoltura e commercio; 
 
    Gli impiegati civili e militari in attivita' di servizio,  o  che
godono di una pensione di riposo, nominati dal  Re,  o  addetti  agli
uffizi del parlamento; 
 
    I militari decorati per atti di valore; 
 
    I decorati per atti di coraggio o di umanita'; 
 
    I promossi ai gradi accademici; 
 
    I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare  nelle  scuole
pubbliche; 
 
    I procuratori presso i Tribunali e  le  Corti  d'appello,  notai,
ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati; 
 
    Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.