Art. 18. Sono altresi' elettori: I membri delle accademie la cui elezione e' approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio; Gli impiegati civili e militari in attivita' di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del parlamento; I militari decorati per atti di valore; I decorati per atti di coraggio o di umanita'; I promossi ai gradi accademici; I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche; I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati; Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.