Art. 19. I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi. Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.