(Allegato A-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota  di
tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi. 
 
  Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno  nel
comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in
quello in cui avranno  fissata  la  residenza  e  fattane  la  legale
dichiarazione.