(Allegato A-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Al padre si tien conto della  contribuzione  pagata  pei  beni  dei
figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. 
 
  Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il  caso
di separazione di corpo e di beni.