(Allegato A-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  La contribuzione pagata da una vedova o dalla  moglie  separata  di
corpo e di beni puo' valere come censo elettorale a favore di  quello
dei figli o generi che sara' da lei designato. 
 
  Il padre puo' delegare  ad  uno  dei  figli  l'esercizio  dei  suoi
diritti elettorali. 
 
  Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti  per
essere elettore. 
 
  La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e'  sempre
rivocabile.