(Allegato A-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  La contribuzione pagata da  proprietari  indivisi,  o  da  societa'
commerciali in nome  collettivo,  sara',  nello  stabilire  il  censo
elettorale, ripartita egualmente tra  gli  interessati,  a  meno  che
alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.