Art. 26. Non sono ne' elettori, ne' eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finche' non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.