(Allegato A-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  Non sono ne' elettori, ne' eleggibili gli analfabeti, quando  resti
nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le
donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente  giudiziario;  coloro
che sono in istato di fallimento  dichiarato,  o  che  abbiano  fatto
cessione  di  beni,  finche'  non  abbiano  pagati   intieramente   i
creditori; quelli che furono condannati  a  pene  criminali,  se  non
ottennero la riabilitazione; i condannati a pene  correzionali  od  a
particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati
per furto, frode o attentato ai costumi.