(Allegato A-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Nella prima domenica successiva al compimento  della  lista  verra'
notificato al pubblico che questa stara' depositata in una  sala  del
comune per giorni otto, onde durante questo  termine  possa  chiunque
esaminarla e presentare all'amministrazione  comunale  quei  richiami
che credera' di suo interesse.