Art. 31. La lista, previo esame dei richiami presentati, sara' riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformita' dell'articolo precedente, per altri otto giorni. Alla lista sara' unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi avra' aggiunti o cancellati. Sara' dato avviso al pubblico che vi e' diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.