(Allegato A-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  La lista, previo esame dei richiami presentati,  sara'  riveduta  e
deliberata  dal  consiglio,  e  quindi  nuovamente   pubblicata,   in
conformita' dell'articolo precedente, per altri otto giorni. 
 
  Alla lista sara' unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi  avra'
aggiunti o cancellati. Sara'  dato  avviso  al  pubblico  che  vi  e'
diritto a richiamo nel termine di  giorni  dieci  dalla  scadenza  di
quello avanti prefisso.