(Allegato A-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Niuno  dei  richiami  accennati  nell'antecedente  articolo   sara'
ammesso, se proposto da un terzo  o  d'ufficio,  salvo  consti  della
notificazione giudiziaria alla parte che vi ha  interesse,  la  quale
avra' dieci  giorni  per  rispondervi,  a  contare  da  quello  della
notificazione.