Art. 38. Alle liste deliberate dai consigli comunali, o riformate dalla deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtu' di una sentenza passata in giudicato.