(Allegato A-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Alle liste deliberate dai  consigli  comunali,  o  riformate  dalla
deputazione  provinciale,  non  si  faranno,  sino   alla   revisione
dell'anno successivo, altre  correzioni,  fuori  quelle  che  fossero
ordinate giudiziariamente, o  che  sieno  l'effetto  di  morte  degli
elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa  in  virtu'
di una sentenza passata in giudicato.