(Allegato A-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  I comuni ed i privati che volessero contraddire  ad  una  decisione
pronunziata dalla deputazione provinciale,  o  lagnarsi  di  denegata
giustizia,  potranno  promuovere  la  loro  azione  presso  la  Corte
d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro  domanda
entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del  provvedimento,
contro il quale reclameranno. 
 
  Dove la decisione della deputazione  provinciale  avesse  rigettata
una domanda d'inscrizione  sulla  lista  elettorale  proposta  da  un
terzo, l'azione non potra' intentarsi che dall'individuo del quale si
sara' chiesta l'inscrizione.