Art. 39. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno. Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potra' intentarsi che dall'individuo del quale si sara' chiesta l'inscrizione.