Art. 47. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Tuttavia la deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potra' ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse. La determinazione della deputazione sara' pubblicata. In questo caso si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.