(Allegato A-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione
di ogni consigliere. 
 
  Tuttavia  la  deputazione  provinciale,  per  i  comuni  divisi  in
frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o  della  maggioranza
degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio  stesso,  potra'
ripartire il numero  dei  consiglieri  fra  le  diverse  frazioni  in
proporzione della popolazione, e  determinare  la  circoscrizione  di
ciascuna di esse. 
 
  La determinazione della deputazione sara' pubblicata. 
 
  In questo caso si procedera'  all'elezione  dei  consiglieri  delle
frazioni rispettivamente dagli elettori delle  medesime  a  scrutinio
separato.