(Allegato A-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Gli elettori si riuniscono in una  sola  assemblea.  Eccedendo  gli
elettori il numero di 400, il  comune  si  divide  in  sezioni.  Ogni
sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre  direttamente  alla
nomina di tutti i consiglieri, salvo  il  caso  previsto  nell'ultimo
paragrafo dell'art. 47.