Art. 54. Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'. Nessuna forza armata puo' essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze. Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.