(Allegato A-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  Il presidente e' incaricato  della  polizia  delle  adunanze  e  di
prendere le necessarie precauzioni onde  assicurarne  l'ordine  e  la
tranquillita'. 
 
  Nessuna forza armata puo' essere collocata senza la  richiesta  del
presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze. 
 
  Le autorita'  civili  ed  i  comandanti  militari  sono  tenuti  di
obbedire ad ogni sua richiesta.